| inviato il 18 Ottobre 2019 ore 7:44
Chi vive in un condominio e parcheggia l'auto in un posto auto assegnato sappia che la legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese”, stabilisce il “diritto alla ricarica”. Nel caso peggiore (comma 3 dell' art. 17-quinquies “Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica”, Capo IV - Misure per i trasporti), ovvero in assenza di delibera dell'assemblea condominiale, l'interessato può comunque installare il connettore o la colonnina, purché si faccia interamente carico delle spese di installazione e manutenzione e si assicuri che l'intervento non rechi danni alle parti comuni e non sia d'intralcio all'accessibilità. Art. 17-quinquies. Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti: «1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche». 2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. 3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. |
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